ASSOCIAZIONE SOCIETA’ SPORTIVE BUSTESI
STATUTO ASSOCIATIVO (24/01/2011)
********************************************************************************
Art. 1 – Costituzione, Denominazione e Sede
Con atto Costitutivo in data 02/06/1977 è costituita l’Associazione delle Società Sportive Bustesi, in sigla e di seguito indicato A.S.S.B.
L’A.S.S.B. ha sede legale in Via Ariosto n.3 a Busto Arsizio (VA).
Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell’ambito della stessa città.
L’A.S.S.B. mantiene contatti e svolge la propria attività in armonia con i Comitati Provinciali delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), Organi del C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché con tutti gli Organismi ed Entità che svolgono Attività Sportive e Motorie o si occupano di attività ad esse strettamente collegate ed operanti nel Comune di Busto Arsizio e in casi eccezionali, anche a livello Provinciale, Regionale e Nazionale.
L’A.S.S.B. è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale. Essa potrà svolgere anche operazioni commerciali occasionali, ai fini e nei limiti del soddisfacimento delle necessità finanziarie, ma comunque senza mai perseguire finalità di lucro.
Art. 2 – Scopo e Oggetto Sociale
L’A.S.S.B., costituita con democraticità strutturale e con l’elettività e la gratuità delle cariche associative nonché con la gratuità delle prestazioni fornite dagli Associati e dagli aderenti, è apolitica, è estranea ad ogni influenza religiosa o di razza e non ha fini di lucro.
I compiti dell’A.S.S.B., sono:
collaborare, attuare, coordinare e promuovere a livello cittadino tutte le attività e le iniziative di carattere sportivo e/o di benessere sociale, rendendo disponibili alla cittadinanza le attrezzature e gli impianti sportivi, al fine di facilitarne gli accessi e di promuovere momenti aggregativi sia dei comuni cittadini che degli Organismi affiliati ad A.S.S.B.;
favorire la massima collaborazione fra le Associazioni Sportive, le Società Sportive ed i Gruppi Sportivi Cittadini ed eventualmente anche con Associazioni Sportive di Città limitrofe, al fine di facilitare il raggiungimento del comune scopo sportivo e/o sociale e dei fini istituzionali;
mantenere e sviluppare i rapporti oltre che con il Comitato Provinciale del CONI, con gli Enti di Promozione Sportiva a cui potrà decidere di affiliarsi per il riconoscimento della propria attività, con l’Ente Locale, l’Assessorato allo Sport, alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali, nei settori di competenza sportiva, amatoriale e promozionale;
stipulare convenzioni con Enti pubblici per la gestione e/o custodia di impianti e/o attrezzature sportive;
stipulare accordi e convenzioni con negozi e società private per favorire l’acquisto di prodotti ed attrezzature sportive da parte degli Associati;
avvalersi di Responsabili di Settore e/o di Sezioni nominati secondo le norme ed i regolamenti dell’A.S.S.B., nonché di Commissioni per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi ai settori dello Sport, a livello cittadino ed all’elaborazione di proposte, piani di sviluppo e di programmazione sportiva;
coordinare ed agevolare la costituzione e lo sviluppo di Associazioni, Società Sportive, Cooperative e Circoli Sportivi costituiti per la pratica, la diffusione e la conoscenza di ogni attività di carattere sportivo e del tempo libero, svolta con finalità sociali, ricreative, educative, di volontariato e senza scopo di lucro;
la promozione e l’organizzazione di ogni attività sportiva o amatoriale rendendone disponibile l’accesso e la pratica a tutte le componenti sociali;
l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive, convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meetings, viaggi, corsi e centri di studio e di addestramento nel settore sportivo e del tempo libero;
istituire di centri estivi ed invernali con finalità sportive e del tempo libero;
riconoscere annualmente i meriti di Atleti, tecnici, Dirigenti, e Società che si sono particolarmente distinti in ambito sportivo anche attraverso l’attribuzione di premi per i più meritevoli;
collaborare con le Autorità locali per consentire l’utilizzo, in modo organico e tecnicamente migliore, di tutti gli impianti ed attrezzature sportive esistenti sul territorio cittadino ed eventualmente per crearne dei nuovi;
l’adesione in Italia ed all’Estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari, connessi all’attività sportiva in genere;
la partecipazione ad altre Associazioni o Enti Sportivi in genere;
compiere operazioni commerciali occasionali, agli scopi e nei limiti di quanto stabilito dall’art.1 comma cinque del presente Statuto.
destinare una parte dei fondi di accantonamento per sostenere altre Associazioni di volontariato nel campo sociale o ad Enti, anche al di fuori del Comune di Busto Arsizio.
L’Associazione potrà svolgere anche tutte quelle attività, sopratutto di carattere sociale, che possono essere di supporto a quelle precedenti e che siano svolte nel rispetto dei fini istituzionali e conformemente alle disposizioni di Legge. L’Associazione potrà gestire impianti sportivi, partecipare a gare ed appalti pubblici e privati, ed organizzare attività di aggiornamento e formazione professionale. L’Associazione potrà anche chiedere contributi o finanziamenti previsti dalle normative regionali, nazionali ed europee. L’Associazione potrà inoltre realizzare tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo opportune per il conseguimento dell’oggetto sociale, compreso il ricorso a contributi e a finanziamenti agevolati purché questi non siano mai realizzati a fine di lucro ma solo nei limiti delle effettive esigenze finanziarie dell’associazione.
Art. 3 – Esercizio Sociale.
L’esercizio sociale va dal 01 ottobre al 30 settembre d’ogni anno. L’A.S.S.B. predispone un bilancio preventivo entro il mese di settembre antecedente l’esercizio successivo ed il bilancio consuntivo entro il mese di gennaio d’ogni anno, relativo all’esercizio chiuso il 30 settembre precedente, corredati ambedue da apposita relazione sull’attività di competenza.
La gestione finanziaria dell’A.S.S.B. avviene entro i limiti del bilancio approvato dall’Assemblea Sociale; l’A.S.S.B. può però, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare spese anche al di fuori di quanto previsto purché preventivamente deliberate a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso. Eventuali avanzi di gestione devono essere tassativamente destinati al miglioramento degli Scopi Sociali.
Art. 4 – Patrimonio
L’A.S.S.B. trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della proprie attività istituzionali da:
le quote annuali associative di nuova associazione o di rinnovo, quote di iscrizione a gare e corsi;
gli eventuali contributi del CONI o di altri Enti Pubblici o Privati;
i contributi specifici per corsi e prestazioni in genere versati da Associati o da altri Enti vari;
i proventi di manifestazioni sportive organizzate;
i rimborsi derivanti da convenzioni;
le eventuali erogazioni o donazioni effettuate da Privati o da Enti, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell’A.S.S.B.;
qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo dell’A.S.S.B.;
ogni eventuale somma che perverrà all’A.S.S.B. senza una specifica destinazione.
i frutti dei beni d’uso, delle attrezzature, delle disponibilità liquide e degli eventuali immobili;
Tutti i beni oggetti del patrimonio dell’A.S.S.B. devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio di ogni anno, custodito presso la Sede dell’A.S.S.B. e debitamente vistato dal Presidente pro-tempore.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
E’ vietato all’A.S.S.B. distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle di esse direttamente connesse.
Art. 5 – Soci (Associati)
1. Possono essere Soci all’A.S.S.B. (Associati), le Società, le Associazioni e gli Organismi Sportivi similari bustesi regolarmente affiliati alle rispettive Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. che praticano e promuovono attività sportiva agonistica o amatoriale e che:
siano retti da uno Statuto Sociale ispirato ai principi di reale democrazia interna ed in armonia con i principi dettati dal CONI e con lo Statuto dell’A.S.S.B.;
siano retti da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci e che risultino esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni da Enti di Promozione Sportiva o dalle F.S.N. del CONI.
non abbiano finalità di lucro;
la cui domanda di iscrizione, regolarmente inviata al Consiglio Direttivo dell’A.S.S.B. e contenente le generalità del Presidente o del Delegato che rappresenterà l’Associazione in seno all’A.S.S.B., sia stata regolarmente accettata. Nel caso di mancata accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso all’Assemblea dell’A.S.S.B., da inviare al Consiglio Direttivo, entro 30 giorni, con lettera raccomandata. In tal caso la delibera dell’Assemblea dovrà essere presa con i due terzi dei presenti;
siano in regola con il versamento della quota di associazione.
Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci
Ogni Organismo Associato (Socio) ha diritto ad un voto nell’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria, da esercitarsi nei modi e nelle forme previste dallo Statuto dell’A.S.S.B..
Gli Associati acquisiscono il diritto di usufruire dell’assistenza, dei servizi e delle prestazioni dell’A.S.S.B. all’uopo previste ed organizzate e di utilizzare le attrezzature e gli impianti del medesimo secondo le modalità che, di anno in anno, saranno determinate dagli Organi Competenti, in maniera uniforme per tutti i Soci.
Dovere di ogni Associato è il versamento della quota di associazione all’A.S.S.B. che è definita con delibera dell’Assemblea ed ha validità per l’esercizio successivo.
La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili; la quota non è rivalutabile.
Art. 7 – Clausola Compromissoria
Gli Associati con la sottoscrizione della domanda di Affiliazione accettano implicitamente lo Statuto ed i Regolamenti dell’A.S.S.B. in ogni loro parte e ad ogni effetto, impegnandosi a rispettarli e ad eseguire le disposizioni e le norme nei propri confronti e dei propri associati.
I provvedimenti adottati dagli Organi dell’A.S.S.B. hanno piena e definitiva efficacia nell’ambito dell’ordinamento sportivo e nei confronti di tutti gli Associati.
L’inosservanza della presente clausola comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari che, in caso di particolare gravità, possono comportare la radiazione.
Art. 8 – Causa di Cessazione di Appartenenza all’A.S.S.B..
I Soci cessano di appartenere all’A.S.S.B. per le seguenti cause:
per dimissioni;
per cancellazione, in conseguenza dello scioglimento della Società;
per il mancato rinnovo di associazione e/o versamento della quota associativa;
per perdita dei requisiti richiesti all’atto dell’ammissione.
Art. 9 – Organi dell’A.S.S.B..
Sono Organi dell’A.S.S.B.:
l’Assemblea Sociale;
il Consiglio Direttivo;
il Comitato Esecutivo (se formato);
il Presidente dell’A.S.S.B.;
il Segretario;
il Tesoriere;
il Collegio dei Revisori dei Conti;
Tutti gli Organi dell’A.S.S.B. durano in carica quattro anni ed in qualsiasi caso sino alla nomina dei nuovi Organi eletti dall’Assemblea dei Soci.
Art. 10 – Assemblea Sociale
L’Assemblea Sociale è composta dai Presidenti (o da un Consigliere/Dirigente Sociale delegato in carica) di tutti gli Enti ed Organismi Associati con diritto di voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da un altro Socio con diritto di voto. Ogni Socio può essere portatore al massimo di due deleghe.
L’Assemblea Sociale sovrintende alle attività svolte dal Consiglio direttivo e può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria si riunisce:
almeno una volta all’anno per l’approvazione della relazione tecnico-sportiva, morale e finanziaria, per dettare gli indirizzi dell’attività sociale e per determinare la quota di affiliazione per l’anno successivo;
ogni quattro anni per gli atti di cui al punto a. e per l’elezione degli Organi dell’A.S.S.B.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo, tranne nel caso di dimissioni o decadenza o vacanza per qualsiasi motivo del Presidente Sociale; in tal caso dovrà essere convocata dal Vice-Presidente Vicario, dal Vice-Presidente o dal Membro del Consiglio Direttivo più anziano che resterà in carica facente funzioni di Presidente, fino all’elezione dei nuovi Organi Sociali.
L’Assemblea Straordinaria si riunisce:
per le modifiche statutarie;
quando ne facciano richiesta la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto o la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo;
per eventi straordinari;
Per lo scioglimento dell’Associazione.
3. Le Assemblee sono convocate dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante lettera o con posta elettronica, a tutti gli Associati e contenente l’Ordine del Giorno, il luogo il giorno e l’ora della prima e seconda convocazione.
L’Assemblea Straordinaria potrà essere svolta anche durante l’Assemblea Ordinaria, previa verifica dei presenti e del quorum previsto.
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, anche in delega, di almeno il 50% più uno dei Soci aventi diritto a voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti purché non inferiore al numero dei Consiglieri eletti; le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei Soci presenti, anche per delega.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche in delega, in prima convocazione di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione, con almeno il 50% più uno, anche in delega, degli aventi diritto; le delibere sono valide quando approvate dalla maggioranza dei Soci presenti, anche per delega. Nel caso che l’Assemblea Straordinaria sia convocata contemporaneamente a quella Ordinaria, la si intende convocata direttamente in seconda convocazione e quindi con il medesimo quorum.
Art. 11 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 Membri, eletti con scrutinio segreto dall’Assemblea Sociale tra i rappresentanti designati dai singoli Associati; gli eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, in conformità allo Statuto, ai Regolamenti e alle Norme dell’A.S.S.B.. Fanno inoltre parte del Consiglio Direttivo, con diritto di intervento ma senza diritto di voto: il Sindaco pro-tempore di Busto Arsizio (o un suo delegato), due Consiglieri comunali (uno della maggioranza e uno della minoranza) nominati dal Sindaco stesso, un rappresentante della F.M.S.I. (Federazione Medici Sportivi Italiani), un rappresentante del Provveditorato agli Studi di Varese (Ufficio Educazione Fisica) ed un rappresentante del C.O.N.I.;
Il Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea Sociale nella sua prima riunione nomina il Presidente, due Vice-Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie (con priorità al più anziano), un Segretario ed un Tesoriere, scelti tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea.
Per le funzioni di Segretario e di Tesoriere, viste le mansioni tecniche degli stessi, possono anche essere nominati delle persone esterne al Consiglio Direttivo; in tal caso essi non hanno diritto di voto.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente vicario.
Cessa dalla carica il Consigliere che, per qualsiasi causa, recede dalla Società o Gruppo Sportivo rappresentato nell’A.S.S.B. in tale evenienza il Consiglio Direttivo provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti.
Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo determinano lo scioglimento del Consiglio stesso e si dovrà procedere a nuove elezioni entro 60 giorni. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente Vicario assume l’ordinaria amministrazione e convoca con urgenza il Consiglio Direttivo che provvederà a nominare un nuovo Presidente previo surroga del Consigliere eventualmente mancante.
In caso termini o non vi sia una lista di non eletti, il Consiglio Direttivo può cooptare un Consigliere scelto tra i Soci; in tal caso la nomina dovrà essere ratificata dall’Assemblea alla prima riunione utile.
In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo anche il Presidente decade dal suo incarico.
Possono essere reintegrati, in caso di dimissioni e nelle condizioni indicate al par. 7. del presenta articolo, fino ad un numero di componenti inferiori alla metà dei componenti del Consiglio. In caso di sostituzione di un numero maggiore alla metà dei componenti, si provvederà a nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte all’anno, di cui una per l’approvazione del bilancio consuntivo, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice-Presidente vicario. La convocazione scritta deve essere fatta a tutti i Consiglieri con almeno cinque giorni di preavviso e deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno, l’ora e l’ordine del giorno proposto. E’ ammessa la convocazione per posta elettronica.
Il Consiglio direttivo dell’A.S.S.B. è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
Decadono dalla carica i componenti eletti del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non hanno preso parte a tre riunioni consecutive del Consiglio. Per i Consiglieri nominati, si provvederà invece a segnalarli all’organismo di appartenenza.
Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo alle proprie riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
I compiti del Consiglio Direttivo dell’A.S.S.B. sono:
collaborare, coordinare e promuovere a livello cittadino tutte le iniziative degli Organismi Affiliati, conformemente agli scopi statutari;
attuare e realizzare i programmi e le direttive particolari stabilite dall’Assemblea Sociale;
effettuare incontri con ogni nuova Amministrazione Comunale allo scopo di definire/confermare i reciproci ruoli prevedendo incontri periodici tra le due parti in modo da di definire congiuntamente le iniziative da programmare;
mantenere e sviluppare i rapporti con il comune di Busto Arsizio e con tutti gli altri Enti Locali;
avvalersi di Commissioni per lo studio, la ricerca e la documentazione sui problemi relativi al settore dello Sport, del Tempo Libero e per l’elaborazione di proposte, piani di sviluppo e di programmazione.
15. Allo scopo di semplificare le attività gestionali dell’A.S.S.B. il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Esecutivo che, in tal caso, sarà composto da:
Presidente,
Vice Presidente Vicario,
Vice Presidente,
Tesoriere,
Segretario.
Il Comitato Esecutivo esplicherà i compiti previsti all’art. 12 del presente Statuto.
Nel caso che il Tesoriere e/o il Segretario siano stati nominati, essi non hanno diritto di voto.
Art. 12 – Compiti del Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre, per il tramite del Consiglio, all’approvazione dell’Assemblea degli Associati – propone altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo dell’Associazione;
l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati annualmente dal Consiglio;
l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio;
la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio;
ogni argomento trattato deve comunque ottenere l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.
3. Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente Statuto.
4. In tutti i casi di decadenza del Consiglio previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla eventuale sua ricostituzione, ai sensi del comma 15 dell’art. 11, all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio.
Art. 13 – Presidente
1. Il Presidente dell’A.S.S.B. ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Il Presidente svolge i seguenti compiti:
è il responsabile amministrativo nei confronti dell’Assemblea Sociale della gestione dell’A.S.S.B.;
cura l’esecuzione delle delibere adottate dagli Organi competenti;
convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, se nominato;
è autorizzato all’apertura di conti correnti ed ha potere di firma per tutti i documenti e gli atti che comportano un impegno per l’A.S.S.B.;
in caso di urgenza e necessità può assumere eventuali delibere di spesa, nei limiti determinati dal Consiglio Direttivo, salvo la successiva ratifica da parte del Consiglio stesso in occasione della prima riunione utile successiva.
propone al Consiglio Direttivo l’eventuale nomina del Segretario e/o del Tesoriere, in caso di scelta esterna ai membri del Consiglio Direttivo; in questo caso essi non hanno diritto di voto nel seno del Consiglio ed in Assemblea dei Soci;
compie tutte le incombenze previste dalle leggi fiscali e tributarie in materia (con assunzione di Codice Fiscale), delle quali è direttamente responsabile.
Art. 14 – Tesoriere
1. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario ed ha i seguenti compiti principali:
tenuta dei libri contabili;
tenuta del libro inventario;
cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio;
opera con banche e uffici postali, firma assegni di traenza, effettua prelievi, gira assegni per l’incasso e comunque esegue ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statuari;
ha potere di firma congiunta col Presidente del Consiglio.
Art. 15 – Segretario
1. Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti principali:
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e di eventuali Gruppi di Lavoro; che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci;
provvede ad inviare ai Consiglieri tutte le delibere, gli atti, le relazioni ed i programmi approvati dal Consiglio Direttivo;
è responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96;
è a capo dell’eventuale personale dipendente; se il Segretario è nominato, il capo del personale è il Presidente.
Art. 16 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre Membri nominati dall’Assemblea, scelti tra Soci o non Soci, ed elegge al suo interno il Presidente del Collegio;
Il mandato dei Revisori ha la stessa durata del mandato del Consiglio;
I Revisori esaminano i bilanci e formulano, in apposite relazioni, le proprie osservazioni e conclusioni; svolgono inoltre ogni altro compito attribuitogli per legge o per Statuto;
I Revisori possono partecipare alle riunioni di Consiglio e partecipano di diritto all’Assemblea Generale dei Soci ma, nel caso di non Soci, non hanno diritto di voto.
Art. 17 – Modifiche allo Statuto
Il Presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o da almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto.
La proposta proveniente dai Soci deve essere indirizzata al Presidente dell’A.S.S.B.
Art. 18 – Durata e Scioglimento
La durata del l’A.S.S.B. è illimitata.
In deroga a quanto indicato all’Art. 11 par. 3, l’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell’A.S.S.B. deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) dei Soci aventi diritto di voto con delibera adottata in un’Assemblea appositamente convocata, la quale sarà validamente costituita con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, dei 4/5 (quatto/quinti) dei Soci aventi diritto di voto. Non sono ammesse deleghe
Nel corso della stessa verrà deliberato la destinazione del patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, che verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai Soci.
Art. 19 – Norma Residuale
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle Leggi ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico.
Il Presidente Il Segretario
Gianluca Castiglioni Luigi Pinciroli
Busto Arsizio, 24 gennaio 2011